Art. 294 — Pluralità di adottati o di adottanti
È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.