Art. 2943 — Interruzione da parte del titolare
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Il pignoramento mobiliare negativo interrompe la prescrizione?, Cassazione civile, sez. III, ordinanza 23 dicembre 2021, n. 41386
Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 26 luglio 2017 n° 18376, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 4 settembre 2007, n. 18570 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20 maggio 2009, n. 11743.