Art. 2947 — Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 24 ottobre 2018 n° 26958, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 27 luglio 2007, n. 16658, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11 gennaio 2008, n. 583 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21 ottobre 2009, n. 22291.