Art. 299 — Cognome dell'adottato
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio .
Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma .
Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito .
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.