Art. 299 — Cognome dell'adottato

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio .

Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma .

Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito .

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.