Art. 303 — Cessazione della potestà dell'adottante

Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.]