Art. 342-bis — Ordini di protezione contro gli abusi familiari

[Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,] su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter. ]