Art. 351 — Dispensa dall'ufficio tutelare
Sono dispensati dall'ufficio di tutore:
2) il Presidente del Consiglio dei ministri;
3) i membri del Sacro collegio;
4) i Presidenti delle assemblee legislative;
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2, 3 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.