Art. 351 — Dispensa dall'ufficio tutelare

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

2) il Presidente del Consiglio dei ministri;

3) i membri del Sacro collegio;

4) i Presidenti delle assemblee legislative;

5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.