Art. 404 — Amministrazione di sostegno

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

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Amministratore di sostegno rappresenta l'ex coniuge nella revisione dell'assegno divorzile, Cassazione civile, sez. I, sentenza 06 marzo 2019 n° 6518.