Art. 431 — Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.