Art. 447 — Inammissibilità di cessione e di compensazione
Il credito alimentare non può essere ceduto.
L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
Il credito alimentare non può essere ceduto.
L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.