Art. 458 — Divieto di patti successori
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Divieto di patti successori e nullità di testamenti reciproci di due coniugi, Cassazione civile, sez. II, sentenza 2 settembre 2020, n. 18197
Cassazione civile, sez. II, sentenza 19 novembre 2009, n. 24450.