Art. 55
Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale secondo l'articolo 622 del codice, devono, a cura, del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.
SEZIONE III - Disposizioni relative al libro III