Art. 780 — Donazione al figlio naturale non riconoscibile

E' nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non può essere riconosciuta o dichiarata.

La nullità non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.

La nullità può essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi o dal coniuge.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 599.]