Art. 135-quinquies — Garanzie convenzionali 1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto. Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione o nazionale, quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati beni nell'arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l'intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità dell'articolo 135-ter. Nella dichiarazione di garanzia convenzionale di durabilità il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli. Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia convenzionale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa. 2. La dichiarazione di garanzia convenzionale è fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia convenzionale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende i seguenti elementi: a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale; b) nome e indirizzo del garante; c) la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale; d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale; e e) le condizioni della garanzia convenzionale. 3. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 4. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 2 non pregiudica l'efficacia vincolante della garanzia convenzionale per il garante. (1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021. Art. 135-sexies. Carattere imperativo delle disposizioni 1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 2. Il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente capo. 3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all'Unione europea, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. (1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021. Art. 135-septies. Tutela in base ad altre disposizioni 1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno. 2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela. (1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021
Autovettura difettosa: quando il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto?, Cassazione civile, sez. II, ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3695
Capo I-bis Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali