Art. 15-bis — Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati

1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subìto una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità".

2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026. (1) Articolo inserito dall'art. 23, comma 1, L. 16 dicembre 2024, n. 193, a decorrere dal 18 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 1, della medesima L. n. 193/2024, come modificato dall'art. 13, comma 1-sexies, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15. (2) Comma così modificato dall’art. 50, comma 3, L. 2 dicembre 2025, n. 182.