Art. 59-quinquies — Comunicazioni mediante telefonia vocale

1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della chiamata avviata dallo stesso professionista sono dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi chiamata telefonica con il consumatore. Se tale chiamata telefonica è o può essere registrata, il professionista ne informa il consumatore. 2. In deroga all'articolo 59-quater, comma 1, in caso di comunicazioni mediante telefonia vocale di cui al comma 1, se il consumatore accetta esplicitamente, il professionista può fornire solo le informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1, lettere a), f), g), m) e r), prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza. In tal caso il professionista informa il consumatore della natura e della disponibilità delle altre informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1. Il professionista fornisce le altre informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1, su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto a distanza.