Art. 59-undecies — Protezione supplementare relativa alle interfacce online
1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 27-quater e le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il professionista adotta procedure interne volte a evitare che la struttura e le funzionalità delle interfacce online usate per la conclusione di contratti di servizi finanziari a distanza siano progettate, organizzate e gestite in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o altrimenti distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. Le procedure interne assicurano in particolare che le interfacce online: a) non attribuiscono maggiore rilevanza a talune scelte nel chiedere ai consumatori che sono destinatari del loro servizio di prendere una decisione; b) non chiedono ripetutamente che i consumatori che sono destinatari del servizio effettuino una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscono con l'esperienza dell'utente; c) non rendono la procedura di recesso da un servizio più difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso.