Art. 65 — (Modalita' di attribuzione)
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri. 2. L'accertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni e' fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e composta: a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato che la presiede; b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo o da un suo delegato; c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia; d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da un suo delegato; e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalita' nel settore turistico; f) da un membro designato dal Ministero degli affari esteri fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalita' nel settore turistico. 3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, è a titolo gratuito.
1. Al fine di aumentare la qualita' e la competitivita' dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle attivita' istituzionali adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati. 2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalità e quali standard di qualita' si intendono garantire. 3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato.