Art. 140-bis — Forme alternative di tutela 1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria

2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Originariamente il presente Capo comprendeva:

Sezione I- Principi generali (art. 141)

Sezione II- Tutela amministrativa (artt. da 142 a 144).

Sezione III- Tutela alternativa a quella giurisdizionale (artt. da 145 a 151).