Art. 204-bis — Ricorso in sede giurisdizionale

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Patente a punti, ricorso contro la decurtazione al Giudice di pace, Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 9 gennaio 2020, n. 176.