Art. 134 — (Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza)

L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è redatta su documento separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente . Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione. (...)