Art. 140 — (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Cass. Civ., sez. tributaria, sentenza 4 maggio 2009, n. 10177, Trib. Pesaro, sentenza 8 ottobre 2009, n. 783, Cass. Civ., sez. tributaria, sentenza 14 ottobre 2009, n. 21760 e Corte Cost., sentenza 14 gennaio 2010, n. 3.