Art. 148 — (Relazione di notificazione)
L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
Notifica postale diretta di cartella esattoriale, lettera informativa non necessaria, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24 giugno 2020, n. 12470 Notifica della cartella esattoriale: quando è necessaria la raccomandata informativa?, Casazione civile, sezione tributaria, sentenza 11 maggio 2020, n. 8700.