Art. 149 — (Notificazione a mezzo del servizio postale)

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

Notifica di atti giudiziari per posta privata ante 2017 è nulla, Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 10 gennaio 2020, n. 300.

Notifica postale: l’avviso di ricevimento ammette equipollenti?, Cassazione civile, sez. III, sentenza 17 ottobre 2019, n. 26287.

Cassazione Civile, sez. VI-T, ordinanza 11 ottobre 2017 n° 23887, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 17 maggio 2017 n° 12332.