Art. 15-bis — (Esecuzione forzata)

(Testo in vigore dal 31 ottobre 2026)

Per l'espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace. Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale. Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse. Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.