Art. 157 — (Rilevabilità e sanatoria della nullità)

Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito puo' opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

Contratto con forma scritta ad probationem: inammissibilità di prova per testi non è rilevabile d'ufficio, Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 5 agosto 2020, n. 16723

Cassazione civile, sez. VI-L, ordinanza 11 settembre 2018 n° 21984.