Art. 166 — (Costituzione del convenuto)
Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione .
Scaduto il termine per la costituzione, rinvio dell’udienza non salva il convenuto, Cassazione civile, sez. III, sentenza 3 febbraio 2020, n. 2394.