Art. 169 — (Ritiro dei fascicoli di parte)
Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare dalla cancelleria il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga .
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale .