Art. 171 — (Ritardata costituzione delle parti)

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.

Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167 .

La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata contumace dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171-bis, salva la disposizione dell'articolo 291 .