Art. 176 — (Forma dei provvedimenti)

Tutti i provvedimenti del giudice istruttore salvo che la legge disponga altrimenti hanno la forma dell'ordinanza. Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi.