Art. 194 — (Attività del consulente)
Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.
Accertamento della paternità, sì ai campioni biologici reperiti dal CTU, Cassazione civile, sez. III, sentenza 5 maggio 2020, n. 8459
CTU, la Cassazione precisa i limiti dei poteri istruttori, Cassazione civile, sez. III, sentenza 6 dicembre 2019, n. 31886.
Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 19 maggio 2008, n. 12614.