Art. 227 — (Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela)
L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato. Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 del codice di procedura penale .
§ 6: DELLA CONFESSIONE GIUDIZIALE E DELL'INTERROGATORIO FORMALE