Art. 263 — (Presentazione e accettazione del conto)

Se il giudice ordina la presentazione di un conto questo deve essere depositato con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso . Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo.