Art. 268 — (Termine per l'intervento)

L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione .

Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio .