Art. 269 — (Chiamata di un terzo in causa)

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'art. 163-bis.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. Il giudice istruttore, nel termine previsto dall'articolo 171-bis, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto .

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'articolo 171-ter, primo comma, numero 1. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice .

La parte che chiama in causa il terzo, deve depositare la citazione notificata entro il termine pervisto dall'art. 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166.

Nell'ipotesi prevista dal terzo camma restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall'articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la citazione del terzo .

Sul tema, cfr. le formule "Comparsa di risposta con chiamata in causa del terzo nell'interesse del commercialista" e "Comparsa di risposta del medico e chiamata in causa del terzo - resp. professionale" tratte da FormularioCivile.it.

Accertamento della maternità, il diritto della madre all’anonimato cessa con la sua morte, Cassazione civile, sez. I, sentenza 30 gennaio 2020, n. 19824