Art. 295 — (Sospensione necessaria)
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Trib. Genova, sez. VI civile, sentenza 3 marzo 2008, Cons. Stato, sez. IV, sentenza 5 settembre 2008, n. 4238, Cons. Stato, sez. V, sentenza 5 febbraio 2009, n. 625 e Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 maggio 2009, n. 10495.