Art. 329 — (Acquiescenza totale o parziale)

Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilita'. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.