Art. 348-bis — (Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello) (1)

Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis.

Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale.

In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.