Art. 358 — (Non riproponibilità di appello dichiarato inammissibile o improcedibile)
L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non e' decorso il termine fissato dalla legge.
L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non e' decorso il termine fissato dalla legge.