Art. 369 — (Deposito del ricorso)
l ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto .
Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:
1. il decreto di concessione del gratuito patrocinio ;
2. copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;
3. la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda .
[ Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso .]