Art. 371-bis — (Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio)

Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, asse-gnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notifica-to, contenente nell'intestazione le parole «atto di integrazione del contrad-dittorio», deve essere depositato, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato .