Art. 378 — (Deposito di memorie)
Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza .
Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'udienza .
Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza .
Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'udienza .