Art. 379 — (Discussione)

L'udienza si svolge sempre in presenza .

All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa .

Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi .

Non sono ammesse repliche .