Art. 397 — (Revocazione proponibile dal pubblico ministero)

Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

1. quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;

2. quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge .

Nei casi di cui all'articolo 391-quater, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione .