Art. 399 — (Deposito della citazione e della risposta)

Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, insieme con la copia autentica della sentenza impugnata . Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito di una comparsa contenente le loro conclusioni . Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319.