Art. 404 — (Casi di opposizione di terzo)
Un terzo puo' fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando e' l'effetto di dolo o collusione a loro danno.