Art. 408 — (Decisione)

Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di € 2 se la sentenza impugnata è del giudice di pace di € 2 se è del tribunale e di € 2 in ogni altro caso.