Art. 417 — (Costituzione e difesa personali delle parti)
In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede gli € 129,11. La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica e può indi-care un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale . Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415. Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.