Art. 426 — (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale)

Il giudice , quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'u-dienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi me-diante deposito di memorie e documenti . Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.