Art. 434 — (Deposito del ricorso in appello)
Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei moti-vi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata .
Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero .